1. All'articolo 199 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: «I prossimi congiunti o l'altra parte di un patto civile di solidarietà o la persona legata da un'unione di fatto con l'imputato o con uno dei coimputati del medesimo reato possono astenersi dal deporre»;
b) alla rubrica sono aggiunte le seguenti parole: «e di altri soggetti».